Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro per la  declaratoria
di incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  dell'articolo  1
della legge della Regione Calabria  dell'11  novembre  2008,  n.  38,
pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione n. 22 del giorno 15 novembre 2008, recante «Proroga del
termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n.  15  del
13 giugno 2008» - per contrasto con  l'articolo  117,  primo  secondo
comma, lett. e) e lett. s) e 3, nonche' con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione,  a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio  dei
ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella
seduta del 16 gennaio 2009. 
    1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 15
novembre 2008, risulta pubblicata  la  legge  regionale  11  novembre
2008, n. 38, recante «Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53,
della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008». 
    Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo  1
dispone testualmente che «Il termine di 120  (centoventi)  giorni  di
cui al comma 3, articolo 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008
e' prorogato di giorni 60 (sessanta)». 
    A sua volta, il  citato  articolo  53  della  legge  n.  15/2008,
recante «Misure in materia di energia  elettrica  prodotta  da  parti
rinnovabili», dopo aver stabilito una serie di attivita' a carico del
Dipartimento regionale delle  attivita'  produttive  e  della  Giunta
regionale in tema di autorizzazioni alla costruzione e  all'esercizio
di impianti da fonte rinnovabile, al comma 3 dispone testualmente che
«Nelle more di quanto previsto ai commi che  precedono  e,  comunque,
per non oltre 120 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo  del
territorio regionale e delle sue  risorse  ed  il  superamento  degli
obiettivi da determinarsi con il provvedimento di  cui  al  comma  2,
sono sospese  le  procedure  di  rilascio  di  nuove  autorizzazioni,
nonche' la realizzazione di impianti  assentiti,  i  cui  lavori  non
abbiano avuto materialmente inizio alla data del  28  maggio  2008  e
cio'  risulti  da  atto  avente  natura  fidefacente,  rilasciato  da
pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono i diritti maturati da
terzi nell'iter procedurale». 
    2. - In  ordine  alla  denunciata  illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo proroga l'efficacia di quella prevista, dal comma 3
dell'articolo 53, della  legge  regionale  n.  15/2008,  in  tema  di
rilascio di  autorizzazioni  per  la  costruzione  e  l'esercizio  di
impianti alimentati da fonti rinnovabili: tale comma,  a  sua  volta,
dispone la sospensione per 120 giorni delle procedure di rilascio  di
nuove autorizzazioni, nonche' la realizzazione di impianti assentiti,
i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del  28
maggio 2008. 
    L'impugnato articolo 1 della legge n. 38/2008, nel  prorogare  la
suddetta sospensione  di  ulteriori  60  giorni,  si  pone  pero'  in
contrasto con  le  previsioni  di  cui  all'art.  12  del  d.lgs.  n.
387/2003, di attuazione della  direttiva  2001/77/CE,  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 
    L'articolo 12, infatti, nel disciplinare la  razionalizzazione  e
la  semplificazione  delle  procedure  autorizzative,  considera   la
realizzazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di
pubblica utilita'; demanda alle regioni (o alle provincie,  se  dalle
stesse delegate)  il  rilascio  della  autorizzazione  unica  per  la
costruzione e l'esercizio degli  impianti,  e  al  comma  4,  dispone
tassativamente che il procedimento unico, a seguito del  quale  viene
rilasciata l'autorizzazione regionale per gli impianti alimentati  da
fonti rinnovabili, non puo' essere di durata superiore a  centottanta
giorni. 
    Tale norma deve essere considerata quale  principio  fondamentale
in  materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia. In tali sensi, infatti, codesta Corte si e' pronunciata
con le sentenze n. 364/2006, n. 383/2005 e n. 336/2005 e, proprio con
riferimento al termine di 180 giorni, ha stabilito che lo stesso deve
qualificarsi come principio fondamentale in materia  di  «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  perche'  tale
disposizione  risulta  ispirata  alle  regole  della  semplificazione
amministrativa e della celerita', per  garantire,  in  modo  uniforme
sull'intero territorio nazionale, la  conclusione  entro  un  termine
definito del procedimento autorizzativo. 
    Orbene, nel caso in esame, i procedimenti di autorizzazione hanno
gia' subito una sospensione di  centoventi  giorni,  ad  opera  della
legge regionale n. 15/2008: pertanto, con  la  nuova  sospensione  di
ulteriori 60 giorni, viene esaurito il tempo spettante  all'autorita'
regionale per provvedere alla conclusione del procedimento, non certo
per disporre ulteriori sospensioni. 
    Provocando una dilazione della procedura, la legge  regionale  in
esame ritarda e  impedisce  anche  l'attuazione  delle  finalita'  di
salvaguardia e di tutela ambientale. 
    Per quanto concerne poi la sospensione delle autorizzazioni  gia'
vigenti, si configura addirittura la possibilita' di  revocare  o  di
sospendere in via amministrativa i lavori in corso  di  realizzazione
in forza delle nuove norme che la  Regione  intende  emanare  in  via
d'urgenza, con  conseguente  violazione  dei  diritti  acquisiti  dai
titolari in virtu' di un titolo legittimo. 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando  il
termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento,
ma anzi sospendendolo, si pone in contrasto sia con l'articolo 12 del
d.lgs. n. 387/2003,  violando  cosi'  l'articolo  117,  comma  1,  in
relazione  ai  vincoli  derivanti  dall'Ordinamento  comunitario   di
promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva
2001/77/CE, della quale il d.lgs. n. 387/2003 costituisce  attuazione
nel nostro Ordinamento; sia con il comma  2,  lettere  e)  e  s),  in
materia rispettivamente di  tutela  della  concorrenza  e  di  tutela
dell'ambiente;  sia  con  il  comma  3,  in  relazione  ai   principi
fondamentali in materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia; nonche' con l'articolo 3 della  Costituzione,
per lesione del principio di eguaglianza degli operatori del settore. 
    3. - I pesanti  sospetti  di  illegittimita'  costituzionale  che
gravano  sull'articolo  impugnato  nonche'  l'immediata  applicazione
della legge comportano il concreto e grave rischio di un irreparabile
pregiudizio sia all'interesse pubblico, perche' la norma si  pone  in
contrasto tanto con la direttiva 2001/77/CE, quanto con la  normativa
statale, posta a tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,  sia  al
diritto degli operatori commerciali del settore, perche' ne  comprime
gravemente il diritto di espletare la propria attivita' in condizioni
di parita' con gli altri operatori. 
    4. - L'articolo 1 della legge n. 38/2008, di fatto, ha  espletato
i suoi effetti, attesa la sua efficacia di sessanta giorni decorrenti
dal 16 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 2 della medesima  legge.
A fronte di un'eventuale eccezione di inammissibilita'  del  ricorso,
si ritiene  utile  precisare  come  essa  sia  priva  di  fondamento.
L'ammissibilita' del ricorso,  invero,  trova  conforto  anche  nella
sentenza n. 405/2008: in riferimento ad un'impugnazione di una  legge
regionale  sul  calendario  venatorio,  infatti,  codesta  Corte   ha
respinto 1'eccezione di inammissibilita' della regione per carenza di
interesse, «in quanto la legge impugnata, nel  periodo  venatorio  di
riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti».