Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria dell'11 novembre 2008, n. 38, pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del giorno 15 novembre 2008, recante «Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008» - per contrasto con l'articolo 117, primo secondo comma, lett. e) e lett. s) e 3, nonche' con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 16 gennaio 2009. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 15 novembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 11 novembre 2008, n. 38, recante «Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008». Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 1 dispone testualmente che «Il termine di 120 (centoventi) giorni di cui al comma 3, articolo 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 e' prorogato di giorni 60 (sessanta)». A sua volta, il citato articolo 53 della legge n. 15/2008, recante «Misure in materia di energia elettrica prodotta da parti rinnovabili», dopo aver stabilito una serie di attivita' a carico del Dipartimento regionale delle attivita' produttive e della Giunta regionale in tema di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonte rinnovabile, al comma 3 dispone testualmente che «Nelle more di quanto previsto ai commi che precedono e, comunque, per non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo del territorio regionale e delle sue risorse ed il superamento degli obiettivi da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 2, sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonche' la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 e cio' risulti da atto avente natura fidefacente, rilasciato da pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono i diritti maturati da terzi nell'iter procedurale». 2. - In ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, si osserva quanto segue. Tale articolo proroga l'efficacia di quella prevista, dal comma 3 dell'articolo 53, della legge regionale n. 15/2008, in tema di rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili: tale comma, a sua volta, dispone la sospensione per 120 giorni delle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonche' la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008. L'impugnato articolo 1 della legge n. 38/2008, nel prorogare la suddetta sospensione di ulteriori 60 giorni, si pone pero' in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. L'articolo 12, infatti, nel disciplinare la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, considera la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di pubblica utilita'; demanda alle regioni (o alle provincie, se dalle stesse delegate) il rilascio della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti, e al comma 4, dispone tassativamente che il procedimento unico, a seguito del quale viene rilasciata l'autorizzazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non puo' essere di durata superiore a centottanta giorni. Tale norma deve essere considerata quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In tali sensi, infatti, codesta Corte si e' pronunciata con le sentenze n. 364/2006, n. 383/2005 e n. 336/2005 e, proprio con riferimento al termine di 180 giorni, ha stabilito che lo stesso deve qualificarsi come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», perche' tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita', per garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Orbene, nel caso in esame, i procedimenti di autorizzazione hanno gia' subito una sospensione di centoventi giorni, ad opera della legge regionale n. 15/2008: pertanto, con la nuova sospensione di ulteriori 60 giorni, viene esaurito il tempo spettante all'autorita' regionale per provvedere alla conclusione del procedimento, non certo per disporre ulteriori sospensioni. Provocando una dilazione della procedura, la legge regionale in esame ritarda e impedisce anche l'attuazione delle finalita' di salvaguardia e di tutela ambientale. Per quanto concerne poi la sospensione delle autorizzazioni gia' vigenti, si configura addirittura la possibilita' di revocare o di sospendere in via amministrativa i lavori in corso di realizzazione in forza delle nuove norme che la Regione intende emanare in via d'urgenza, con conseguente violazione dei diritti acquisiti dai titolari in virtu' di un titolo legittimo. La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando il termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento, ma anzi sospendendolo, si pone in contrasto sia con l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, violando cosi' l'articolo 117, comma 1, in relazione ai vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva 2001/77/CE, della quale il d.lgs. n. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro Ordinamento; sia con il comma 2, lettere e) e s), in materia rispettivamente di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente; sia con il comma 3, in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; nonche' con l'articolo 3 della Costituzione, per lesione del principio di eguaglianza degli operatori del settore. 3. - I pesanti sospetti di illegittimita' costituzionale che gravano sull'articolo impugnato nonche' l'immediata applicazione della legge comportano il concreto e grave rischio di un irreparabile pregiudizio sia all'interesse pubblico, perche' la norma si pone in contrasto tanto con la direttiva 2001/77/CE, quanto con la normativa statale, posta a tutela della concorrenza e dell'ambiente, sia al diritto degli operatori commerciali del settore, perche' ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attivita' in condizioni di parita' con gli altri operatori. 4. - L'articolo 1 della legge n. 38/2008, di fatto, ha espletato i suoi effetti, attesa la sua efficacia di sessanta giorni decorrenti dal 16 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge. A fronte di un'eventuale eccezione di inammissibilita' del ricorso, si ritiene utile precisare come essa sia priva di fondamento. L'ammissibilita' del ricorso, invero, trova conforto anche nella sentenza n. 405/2008: in riferimento ad un'impugnazione di una legge regionale sul calendario venatorio, infatti, codesta Corte ha respinto 1'eccezione di inammissibilita' della regione per carenza di interesse, «in quanto la legge impugnata, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti».